RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE - Mandato di arresto europeo - Radicamento in Italia del condannato - Rifiuto di consegna allo Stato estero - Ordine di esecuzione in Italia della pena irrogata con il titolo estero di condanna - Revoca di diritto della sospensione condizionale della pena in relazione a condanne per fatti anteriori - Legittimità - Ragioni.

Pilns teksts sez. 1 penale sentenza n. 26499 del 2020 - 392,16K (PDF dokuments tiks atvērts jaunā cilnē)
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ECLI numurs -
ELI numurs -
Nolēmuma oriģinālvaloda italien
Dokumenta datums 06/12/2021
Izdevējtiesa Corte suprema di cassazione (IT)
Joma
  • brīvības, drošības un tiesiskuma telpa<br />
EUROVOC joma
  • krāpšana
  • soda izpildes atlikšana
  • Eiropas apcietināšanas orderis
Valsts tiesību norma -
Minētā Savienības tiesību norma -
Starptautisko tiesību norma -
Apraksts

«In tema di mandato d’arresto europeo esecutivo e di riconoscimento di sentenza penale emessa in uno degli Stati membri dell’Unione europea, non viola il principio di specialità la revoca della sospensione condizionale della pena – concessa in relazione a condanne inflitte per reati anteriormente commessi – disposta dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 168, comma primo, n. 2, cod. pen. in conseguenza della sentenza con cui la corte d’appello, ritenendo sussistente il motivo di rifiuto del radicamento del condannato nel territorio nazionale di cui all’art. 18, comma 1, lettera r), della legge 22 aprile 2005, n. 69 [attuale art. 18-bis, lettera c), della medesima legge], ordini che sia eseguita in Italia la pena irrogata con il titolo straniero di condanna. (In motivazione la Corte ha chiarito che il principio di specialità trova applicazione soltanto nei casi di consegna del condannato dallo Stato straniero all’Italia e non anche quando questi sia già radicato in Italia e presti il consenso a scontare la pena inflittagli dall’autorità giudiziaria straniera, accettando, altresì, gli effetti che nell’ordinamento interno discendono dal riconoscimento della condanna inflittagli all’estero)»